Art. 25.

      1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.
      2. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento.